Chi è ammesso alle agevolazioni per il settore auto

Sono ammessi alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1)  Non vedenti e sordomuti
Non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione:in tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3,4 della legge 3 aprile 2001, n.138. Tali articoli individuano le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e di ipovedenti gravi.
Sordomuti sono coloro che, secondo l’art.1 della legge 68 del 1999, sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata

2)
  Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3)
  Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

I disabili di cui al punto 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale – stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione- abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della legge 104/1992) presso l’ASL. In particolare i disabili di cui al punto 3) sono coloro che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. In questa categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie che risultino però affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione come opra precisato.
4)  Disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.La specificità richiesta in questi casi, ai fini dell’agevolazione fiscale, è nel carattere motorio dell’handicap, accompagnata dall’assenza della necessità dell’intervento assistenziale permanente.

Salvo che per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie di cui al punto 4 il diritto alle agevolazioni spetta senza necessità che l’auto sia adattata. Viceversa, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie che non risultino, contemporaneamente, affetti da “ grave limitazione della capacità di deambulazione”, il diritto alle agevolazioni continua ad essere subordinato all’adattamento del veicolo

Per quali veicoli
Le agevolazioni si riferiscono a:

°  Motocarrozzette
°  Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per il trasporto specifico del disabile
°  Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%)

Quali sono le agevolazioni?
°  Detraibilità ai fini Irpef delle spese per i mezzi di locomozione
°  Agevolazioni I.V.A.
°  Esenzione permanente dal pagamento del bollo
°  Esenzione dalla Imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Detraibilità ai fini Irpef delle spese per i mezzi di locomozione

SPESE DI ACQUISTO
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto ad una detrazione di imposta del 19% del loro ammontare. La detrazione compete nei limiti di un importo di 18 075,99 Euro. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18 075,99 Euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile; spese che a loro volta possono fruire della detrazione del 19%, come “ agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e i mezzi d’utilizzo”.

Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno o si può optare per la ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data dell’ultimo acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.

SPESE PER RIPARAZIONI
La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta per una volta sola nel corso del quadriennio

INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 Euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

Le agevolazioni I.V.A.
E’ applicabile L’I.V.A. al 4% anziché al 20%, all’acquisto di motocarrozzette, di autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per il trasporto specifico del disabile aventi cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina,e fino a 2800 cc, se con motore diesel, nuovi o usati.Spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso dei veicoli sopra elencati, aventi cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina,e fino a 2800 cc, se con motore diesel, nuovi o usati. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal famigliare di cui egli sia fiscalmente a carico. Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli.
Intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

Tale agevolazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data dell’ultimo acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.

Esenzione permanente dal pagamento del bollo
Si applica alle motocarrozzette, agli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per il trasporto specifico del disabile aventi cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina,e fino a 2800 cc, se con motore diesel, nuovi o usati.Spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata ad un famigliare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente ufficio, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati.

L’UFFICIO COMPETENTE
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto a cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi dell’Ente Regione. Nelle Province di Trento e Bolzano la competenza è dell’Ente Provincia. Tuttavia, nelle Regioni in cui tali Uffici non sono stati costituiti, il disabile può rivolgersi all’Ufficio delle Entrate o alla Sezione staccata della Direzione Regionale delle Entrate.

L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Si applica alle motocarrozzette, agli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per il trasporto specifico del disabile aventi cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina,e fino a 2800 cc, se con motore diesel. Non si applica ai non vedenti e sordomuti. Consiste nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un passaggio riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del famigliare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta si esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Condizioni particolari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulare.
In questo caso per disabile si deve intendere “ Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La specificità richiesta in questi casi, ai fini dell’agevolazione fiscale, è nel carattere motorio dell’handicap. Non c’è necessità dell’intervento assistenziale permanente. Non è per questo motivo necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica presso la ASL o anche da parte di altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità.
L’adattamento del veicolo è condizione necessaria per tutte le agevolazioni. Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “ adattata” anche l’auto dotata del solo cambio automatico di serie, purchè questo sia prescritto dalla Commissione Medica Locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che devono risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare si alle modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
1)
  Pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
2)
  Scivolo a scomparsa ad azione meccanica /elettrica /idraulica
3)
  Braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
4)
  Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
5)
  Sedile scorrevole –girevole atto a facilitare l’inserimento del disabile nell’abitacolo
6)
  Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
7)
  Sportello scorrevole
8)
  Altri adattamenti non elencati, purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo nel veicolo

Il diritto all’I.V.A. agevolata al 4% riguarda anche:
1)
  Le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica
Gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto 1).